
Era ora! Per la prima volta in Italia Regione e Comune rinviati a giudizio per procurati danni nel mancato controllo dell’inquinamento atmosferico.Non ci voleva molto, anche se solo a Bologna il problema era stato dibattuto in sede civile. I PM di Firenze contestano l’inadeguatezza ed i ritardi con cui gli amministratori hanno consentito che venisse disattesa la soglia dei 35 giorni di superamento dei limiti imposti a 50 nmcg/ppm per quanto attiene le Polveri Sottili.Le contestazioni non sono di poco conto. Per il PM l’amministratore ha l’obbligo di conseguire risultati, a costo di prendere provvedimenti ultrarestrittivi e non di attivarsi genericamente per il controllo della situazione.Il precedente è di enorme gravità: non esiste amministratore che non sia dunque imputabile a partire dalle città più piccole fino alle metropoli. Ed è nella città mediamente dimensionate che il problema smog si fa sentire (Ferrara et al., 2002) per il rapporto perverso che si ha in provincia tra numero di vetture circolanti/abitanti. Mentre le aree metropolitane si difendono con una superiore offerta di trasporto pubblico , nelle dimensioni più provinciali il ricorso all’auto, come da recente sondaggio, è praticamente d’obbligo. In una realtà come Lucca su 1000 abitanti, sono immatricolate 1050 vetture, è inimmaginabile la inversione verso il maggior uso di trasporto pubblico. A Roma, per quanto elevato, il rapporto è di 720 auto versus 1000 abitanti.Dunque ritardi e noncuranza nella prevenzione del danno che non è solo biologico alla cittadinanza. Comunque vada, è una decisone storica per chi si è battuto contro l’incuria delle Amministrazioni che per prima cosa non tutelano i loro stessi dipendenti ossia gli operatori della Polizia Locale e Operatori Ecologici. Ricordiamocene per le prossime elezioni.Il procuratore aggiunto Giuseppe Soresina e il sostituto Giulio Monferini, titolari delle indagini, contestano agli amministratori di aver disatteso la normativa europea che pone un limite ai giorni di superamento di sostanze inquinanti e di non aver adottato provvedimenti e misure per la tutela della salute dei cittadini. E questo malgrado i continui flussi di dati sulla qualità dell’aria. A difesa si contrappone che non ci fu rifiuto di atti, i provvedimenti contro lo smog furono adottati, e la norma penale vincola ad un’azione, non ai risultati. Ma il giudice ha ritenuto fondata in diritto la tesi dell’accusa, ovvero che la normativa europea imponesse un obbligo di risultato. La discrezionalità delle scelte delle amministrazioni pubbliche riguarda il come raggiungerli ed è stato uno degli argomenti addotto dalla difesa, in relazione al fatto che, quando si adottano provvedimenti per tutelare la salute, si frappongono altri interessi ineludibili da valutare quali quello al lavoro o alla libertà di circolazione, condizionati dall’unica azione praticabile a livello locale contro lo smog: il blocco totale del traffico. Tenendo presente che sulle autostrade i Comuni non possono intervenire, la difesa ha anche sottolineato come nell’area fiorentina i flussi autostradali sono determinanti ai fini della qualità dell’aria. Stesso fenomeno fu registrato nel 206 a Parma. Una direttiva europea di quest’anno ha prorogato al 2011 l’obbligo del rispetto dei limiti di emissioni per le zone caratterizzate da determinate condizioni climatiche, a condizione che sia stato adottato il piano per la lotta all’inquinamento, cosa fatta dalla Toscana con gli accordi programma. Ora la partita si gioca su due fronti contrapposti: esistono solo i provvedimenti restrittivi o gli Amministratori possono essere considerati responsabili di inappropriata conduzione della cosa pubblica per non avere messo in pratica una politica di risanamento basata su interventi strutturali? Insomma errori di omissione semplice o errori di mancata commissione?
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